Art. 7
Verifica dell'adempimento dell'obbligo
In vigore dal 20 giu 2008
1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di biocarburanti in proprio possesso, relativi all'anno precedente. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all', lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.
2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati di cui all', commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da ciascuno soggetto sottoposto all'obbligo, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), effettua la verifica del rispetto dell'obbligo complessivamente in capo a ciascun soggetto nell'anno precedente. Avvalendosi anche del supporto della Guardia di Finanza, effettua la verifica a campione delle autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all', commi 1 e 2.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i certificati di cui agli , trasmessi da ciascun soggetto uguagliano o superano il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto stesso. I relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo sono annullati. L'esito della verifica è comunicato agli interessati.
4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater della legge 81, così come modificato dall', comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. A partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo consegua una quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore al 75% e inferiore al 100% può compensare tale quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso qualora il soggetto sottoposto all'obbligo abbia conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al 75%, per la parte mancante al 75% stesso.
6. Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo disponga di certificati eccedenti il quantitativo minimo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, può far valere tali certificati ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio obbligo in tale anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-04-29;110#art-7