Art. 6

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati

In vigore dal 20 giu 2008
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente di cui all', comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati, corrispondenti comunque al volume effettivamente commercializzato nell'anno precedente. 2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all', comma 2, lettere a3) ed a4), corrisponde a un certificato. 3. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantità complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2. 4. A decorrere dal 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno, i certificati di cui ai precedenti commi e relativi al bando dell'anno precedente, sono attribuiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun soggetto che ha immesso in consumo biocarburanti fiscalmente agevolati sulla base dei quantitativi immessi in consumo e comunque in misura non superiore all'incidenza dell'obbligo del singolo soggetto rispetto all'obbligo complessivo di immissione in consumo di biocarburanti previsto per quella annualità. 5. A decorrere dal 2009, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente è effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all', commi 1 e 2, e le verifiche di cui all', comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.
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