Art. 6

Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione

In vigore dal 1 apr 2008
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato. 2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell', dal costruttore dell'autoveicolo.
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