Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 apr 2008
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a 93/59/CEE(*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE(*);
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2 Euro 2 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE;
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2 Euro 3 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;
Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B.
All'allegato A, che è parte integrante del regolamento, è riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui sopra.
c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato II punto B della direttiva 2001/116/CE;
d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri riportati all'allegato C, che è parte integrante del regolamento;
e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:2008-02-01;42#art-2