Art. 3

Omologazione dei sistemi

In vigore dal 1 apr 2008
1. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda è corredata da una scheda informativa compilata in conformità al modello riportato nell'allegato B, che è parte integrante del regolamento. 2. Nella domanda sono indicati: a) i tipi di autoveicoli al quale è destinato il sistema, nonché la fascia di originaria appartenenza (Euro...), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico; b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato. 3. La verifica dell'idoneità del sistema, ai fini della sua omologazione, è effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato D, che è parte integrante del regolamento. 4. Un sistema che abbia conseguito l'omologazione per un tipo di autoveicoli appartenente alla fascia Euro 3 è ritenuto idoneo per uno o più tipi di autoveicoli appartenenti alla fascia Euro 4, prodotti dallo stesso costruttore di autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, privi per costruzione di dispositivi di riduzione della massa di particolato, subordinatamente al rilascio di una specifica autorizzazione del costruttore degli autoveicoli di cui trattasi. In tal caso lo stesso costruttore individua il tipo di autoveicoli idoneo per l'installazione del sistema e ne stabilisce le condizioni e le modalità, nonché le eventuali specifiche prescrizioni necessarie per il corretto funzionamento del motore. 5. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di autoveicoli, che: a) effettuerà la prevista procedura di verifica di durabilità del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E, che è parte integrante del regolamento; b) l'installazione del sistema non comporta, comunque, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico. 6. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, è assegnato un numero di omologazione, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. 7. La direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformità al modello riportato all'allegato F, che è parte integrante del regolamento.
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