Art. 9
Conformità della produzione
In vigore dal 1 apr 2008
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione può procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:
a) della conformità della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilità del sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:2008-02-01;42#art-9