Art. 9 · Conformità della produzione

Art. 9

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Conformità della produzione

In vigore dal 1 apr 2008
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997. 2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato. 3. La Direzione generale della motorizzazione può procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica: a) della conformità della produzione del sistema; b) delle procedure per la valutazione della durabilità del sistema. 4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2008-02-01;42#art-9