Art. 10
Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea
In vigore dal 1 apr 2008
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2008
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
Il Ministro della salute Turco
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 280
Storico versioni
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