Art. 9

Personale addetto

In vigore dal 3 gen 2008
1. Il personale addetto non può essere inferiore a due unità per gli eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unità per quelle di classe H3. La presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo della giornata, sulle piattaforme fisse in acqua, abitualmente non presidiate ed anche nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse. 2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione, il personale addetto può scendere ad una unità per le elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a due unità per quelle di classe H3. 3. Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso devono essere in possesso di apposita abilitazione, in conformità con quanto stabilito dall' della legge 23 dicembre 1980, n. 930. L'abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, e successive modifiche, è riferita alla classe antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale svolge il servizio di assistenza. L'abilitazione è valida, per classi antincendio pari od inferiori, su tutto il territorio nazionale a condizione che il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie su cui opera detto personale rilasci apposita dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio. La dichiarazione attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica, in relazione alla conoscenza dell'infrastruttura e delle procedure specifiche, nonché all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti. 4. Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa in acqua, il componente della Direzione aeroportuale, in seno alla commissione di esame per l'abilitazione del personale addetto al servizio antincendio, è sostituito da un componente della Capitaneria di porto, per quanto di competenza.
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