Art. 11

Infrastrutture e rifornimento

In vigore dal 3 gen 2008
1. Le infrastrutture e gli impianti per il rifornimento presenti sull'area devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi relativa all'immagazzinamento, impiego e o vendita di oli minerali. 2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo ed è obbligatoria la presenza del personale antincendio con idonee attrezzature.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-26;238#art-11

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