Art. 12
Disposizioni finali e abrogazioni
In vigore dal 3 gen 2008
1. Il gestore adegua il complesso del servizio di assistenza antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali.
2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine di garantire la loro efficienza ed affidabilità, nonché all'addestramento periodico e mensile del personale addetto. A tal fine, per il controllo della qualità del servizio antincendio, il gestore tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e consumo degli estinguenti completa di data di scadenza di ogni partita.
3. Il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua il proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 ottobre 2007
Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 171
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-26;238#art-12