Art. 10
Equipaggiamento e scorta
In vigore dal 3 gen 2008
1. L'equipaggiamento d'emergenza è conforme a quanto riportato nella tabella E.
2. Negli eliporti ed elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi degli agenti estinguenti previsti dal presente decreto, è presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; in mancanza l'eliporto/elisuperficie non è operativo ai fini dell'assistenza antincendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-26;238#art-10