Art. 9
Esposizioni precedenti
In vigore dal 3 ott 2007
1. In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il datore di lavoro chiede, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal lavoratore, della documentazione di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, facendo uso del modello di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento, compilato in ogni sua parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-07-12;155#art-9