Art. 7
Comunicazioni periodiche
In vigore dal 3 ott 2007
1. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 1994, inerenti i dati dell'azienda o dell'unità produttiva, utilizzando il modello di cui all'allegato 1A, compilato solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse. Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-07-12;155#art-7