Art. 4

Accertamenti integrativi

In vigore dal 3 ott 2007
1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte integrante.
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2007-07-12;155#art-4

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