Art. 6

Compilazione dei documenti

In vigore dal 3 ott 2007
1. I registri di cui all' e le cartelle sanitarie di cui all' sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati. 2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 è effettuata in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento. 3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dai responsabili delle informazioni ivi contenute in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale è applicato.
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