Art. 11

Norme finali e transitorie

In vigore dal 3 ott 2007
1. Il presente regolamento costituisce nei confronti dei soggetti pubblici legittimati a trattare i dati sensibiliper le finalità di rilevante interesse pubblico, che non hanno adottato il regolamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fonte legittimante al trattamento dei dati sensibili di cui all', comma 2 fino all'emanazione del regolamento stesso. 2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) trasmette annualmente al Ministero della salute e alle regioni dati di sintesi relativi alle risultanze dei registri di cui all'. 3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli del presente decreto, devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In fase di prima applicazione, al fine di consentire all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il datore di lavoro richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione di cui all'articolo 70, comma 8, lettera d) del decreto legislativo n. 626 del 1994, non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more il datore di lavoro può desumere le informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 luglio 2007 Il Ministro della salute Turco Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 187
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