Capo III

Art. 9

Esclusione dal concorso

In vigore dal 11 mar 2006
1. È escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.
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Esclusione dal concorso (Art. 9 Regolamento recante le modalita' di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.) — Testo vigente | Portale Normativo