Capo III
Art. 12
Formazione ed approvazione della graduatoria
In vigore dal 11 mar 2006
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'ordine di ruolo.
3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
Storico versioni
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