Capo IV
Art. 13
Corso di formazione
In vigore dal 11 mar 2006
1. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi quattro. Il corso di formazione prevede un periodo di «formazione in sede lavoro» e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalità di cui all'allegato B.
4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
Storico versioni
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