Capo II

Art. 7

Formazione della graduatoria

In vigore dal 11 mar 2006
1. La valutazione di ciascun candidato è data dalla votazione riportata nella prova scritta. 2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo. 3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. Gli assistenti capo che risulteranno vincitori anche del concorso disciplinato dal Capo III del presente decreto, indetto lo stesso anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla graduatoria del concorso per esami. 5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
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Formazione della graduatoria (Art. 7 Regolamento recante le modalita' di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.) — Testo vigente | Portale Normativo