Art. 7 · Formazione della graduatoria
Capo II

Art. 7

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Formazione della graduatoria

In vigore dal 11 mar 2006
1. La valutazione di ciascun candidato è data dalla votazione riportata nella prova scritta. 2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo. 3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. Gli assistenti capo che risulteranno vincitori anche del concorso disciplinato dal Capo III del presente decreto, indetto lo stesso anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla graduatoria del concorso per esami. 5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
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