Art. 4
Destinatari e criteri di assegnazione delle risorse del Fondo
In vigore dal 11 gen 2006
1. Gli organi che svolgono attività di polizia giudiziaria nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero che cooperano a tali finalità, sono destinatari delle risorse del Fondo secondo i criteri di seguito indicati:
a) una quota pari al settanta per cento delle risorse annuali del Fondo è ripartita, in misura proporzionale all'attività realizzata, tra gli uffici che hanno contribuito a realizzare un afflusso di risorse nel Fondo;
b) una quota pari al trenta per cento delle risorse del Fondo è attribuita, in misura eguale, agli uffici che, pur avendo compiuto attività di prevenzione e repressione delle violazioni suddette, o cooperato al loro svolgimento, non hanno contribuito a realizzare un incremento del Fondo.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;261#art-4