Art. 3

Risorse finanziarie

In vigore dal 11 gen 2006
1. Il Fondo è alimentato con una quota pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;261#art-3

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