Art. 5
Deliberazione sulla domanda
In vigore dal 11 gen 2006
1. L'assegnazione delle risorse del Fondo è disposta con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Comitato indicato all'.
2. A tal fine, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, il Comitato comunica alle Amministrazioni interessate le risorse assegnate al Fondo dal Ministro dell'economia e delle finanze e le quote spettanti a ciascuna di esse, secondo i criteri indicati nell'.
3. Entro il 30 giugno successivo, le Amministrazioni interessate fanno pervenire al Comitato una o più domande di assegnazione delle risorse, nei limiti delle quote individuate, allegando una dettagliata relazione illustrativa del progetto di impiego delle risorse da assegnare, conforme agli obiettivi del Fondo.
4. Il Comitato valuta la rispondenza della domanda alle finalità del Fondo e può, ove ne ravvisi la necessità, chiedere chiarimenti all'Amministrazione interessata.
5. All'esito della istruttoria, il Comitato formula una proposta di piano di ripartizione delle risorse del Fondo.
6. Se alcuna delle Amministrazioni interessate non fa pervenire domande per la assegnazione della quota ad essa spettante, ovvero, sebbene richiesta, non fornisca i chiarimenti, detta quota viene ripartita tra le restanti Amministrazioni nell'ambito della medesima parte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2005
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'interno Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 285
Storico versioni
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