Art. 2
Comitato amministratore del Fondo
In vigore dal 11 gen 2006
1. Il fondo è gestito da un Comitato amministratore.
2. Il Comitato è composto per il Ministero della giustizia, dal Direttore generale della giustizia penale e dal Direttore generale di bilancio e della contabilità, per il Ministero dell'interno, dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, da un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.
3. Ai componenti del Comitato non sono dovuti compensi o incentivi rispetto al normale trattamento economico.
4. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale della giustizia penale, con le modalità stabilite dallo stesso Comitato. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari della Direzione generale di bilancio e della contabilità del Ministero della giustizia con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Comitato approva una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo o applicativo più rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni alla normativa vigente. La relazione è trasmessa, dal Presidente, al Ministro della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;261#art-2