Art. 1

Definizioni

In vigore dal 11 gen 2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, norme di «Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio» e successive modificazioni; Visto l'articolo 174-quater, così come introdotto dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ove si dispone che «i proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno»; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002; Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e tecnologie; Sentito il parere del Ministro per i beni e le attività culturali; Sentito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Sentito il parere della Società italiana degli autori e degli editori; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 le cui osservazioni sono state generalmente accolte, salvo quelle relative ai seguenti articoli: , dove non sembra potersi prospettare il «conflitto di interessi» paventato, tenuto conto che la partecipazione al Comitato è consentita a ciascun organo che svolge o coopera nelle attività di polizia giudiziaria nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni; , dove non è stato ritenuto opportuno sopprimere il meccanismo di «segmentazione del fondo (70% e 30%)», stante che la logica premiale prescelta tende a privilegiare gli uffici che riescono a saldare la fase dell'accertamento del reato con quella della riscossione della sanzione; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 3871.U - 4/1-194 del 7 ottobre 2005); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo denominato «Fondo per il potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni». 2. Le risorse del Fondo vengono destinate esclusivamente al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;261#art-1

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