Art. 5
Controlli e revoca del contributo
In vigore dal 9 mar 2005
1. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i progetti di cui al comma 2 dell', per l'espletamento dei successivi controlli di merito, diretti a verificare il perseguimento degli obiettivi di realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, previsti dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la congruità degli importi del contributo assegnati a ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi.
2. Al termine delle attività di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti dei quali procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Al recupero delle somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma 2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme oggetto di restituzione, nonché degli interessi e delle sanzioni, di cui ai commi 2 e 4 del predetto articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-12-13;339#art-5