Art. 2

Presentazione delle istanze

In vigore dal 9 mar 2005
1. I soggetti interessati, dal 1° al 31 marzo di ogni anno, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal comma 1 dell', di cui l'istituto intende avvalersi, che non può eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima istanza sono indicate le modalità con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'. 2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante la data degli atti di convenzionamento di cui al comma 1 dell', e deve essere allegato, altresì, un progetto per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, finalizzate alla formazione internazionale e alla diffusione delle diverse culture nazionali. 3. Le domande relative alla fruizione del contributo per l'anno 2004, sono presentate nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all', comma 2.
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