Art. 4

Modalità di fruizione del contributo

In vigore dal 9 mar 2005
1. Il contributo di cui all', può essere fruito mediante erogazione in denaro oppure nella forma del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di comunicazione di riconoscimento del beneficio ai sensi dell', comma 2. 2. Per le richieste di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, può esserne richiesto l'utilizzo nella forma del credito d'imposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse. 3. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini dell'Imposta sul reddito delle società, nè ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. 4. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle entrate, anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta. 5. Il credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito. 6. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'.
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