Art. 3

Assegnazione del contributo

In vigore dal 9 mar 2005
1. Il contributo è riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato all'istanza di cui al comma 2 dell', automaticamente, secondo l'ordine cronologico degli atti di convenzionamento di cui al medesimo comma 2 dell', e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso , nonché, a parità di condizioni, dividendo in parti uguali l'ammontare dello stanziamento che residua dopo il riconoscimento dei contributi concessi interamente. 2. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all', verifica l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di soggetti indicati nel comma 1 dell', nonché alle categorie degli istituti individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo ; verifica l'esistenza e la data della convenzione con una scuola di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto di cui all', comma 2, il contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili. Lo stesso ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti interessati, anche in caso di non accoglimento, l'esito della procedura di selezione delle istanze.
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