Art. 1
Destinatari del contributo
In vigore dal 9 mar 2005
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale è riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di università estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta;
Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del contributo;
Visto l'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
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Destinatari del contributo
1. Possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di università straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all', abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-12-13;339#art-1