Art. 7
In vigore dal 21 set 2004
2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:
«Allegato 1 (previsto dall')
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»
I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato:
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;
7. estintori di incendio portatili;
8. ganci idrostatici;
9. imbarcazioni di salvataggio;
10. indumenti per la protezione termica;
11. luci per cinture di salvataggio;
12. razzi a paracadute a luce rossa;
13. salvagente anulari;
14. segnali a mano a luce rossa;
15. tute d'immersione;
16. zattere di salvataggio gonfiabili;
17. zattere di salvataggio rigide.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-7