Art. 6

In vigore dal 21 set 2004
1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».
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Art. 6 Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. — Testo vigente | Portale Normativo