Art. 6
In vigore dal 21 set 2004
1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-6