Art. 1

In vigore dal 21 set 2004
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto l', comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»; Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento; Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269 del 2001; Ritenuta l'opportunità di assimilare le unità asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004; Adotta il seguente regolamento: . 1. Nell' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».
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