Art. 2
In vigore dal 21 set 2004
1. Nell' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-2