Art. 5
In vigore dal 21 set 2004
1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa:
a) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:
«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»;
«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;
b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;
c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.
5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.
6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.
7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.
9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-5