Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 set 2004
2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente: «Allegato 1 (previsto dall') EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO» I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato: 1. battelli di emergenza; 2. boette fumogene per salvagente anulari; 3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari; 4. bussole magnetiche; 5. cinture di salvataggio; 6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28; 7. estintori di incendio portatili; 8. ganci idrostatici; 9. imbarcazioni di salvataggio; 10. indumenti per la protezione termica; 11. luci per cinture di salvataggio; 12. razzi a paracadute a luce rossa; 13. salvagente anulari; 14. segnali a mano a luce rossa; 15. tute d'immersione; 16. zattere di salvataggio gonfiabili; 17. zattere di salvataggio rigide.».
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-7