Art. 9

Modalità di erogazione del finanziamento

In vigore dal 13 lug 2004
1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli viene erogato: a) nella misura del 20 per cento entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'; b) nella misura di un ulteriore 50 per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio della realizzazione dei progetti; c) nella misura del 30 per cento entro trenta giorni dall'invio di apposita relazione tecnica in cui si attesta la conclusione dei lavori o dell'attività intrapresa e si descrive il progetto realizzato ed i suoi costi finali. Per le infrastrutture turistiche l'erogazione della quota del 30 è subordinata alla comunicazione dell'avvenuta richiesta di acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C235). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2004 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 372
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