Art. 6

Valutazione delle domande

In vigore dal 13 lug 2004
1. Le domande regolarmente presentate ai sensi dell' sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Ministro dell'interno e composta da sette membri, compreso il presidente. Di questi tre sono scelti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tre in rappresentanza delle Associazioni degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed uno scelto tra esperti di settore e docenti universitari. Il presidente è designato dal Ministro dell'interno contestualmente alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 2. La Commissione ha il compito di verificare la ricevibilità formale delle domande, di valutare la coerenza delle domande con le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, di valutare la sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria dei progetti presentati ed i tempi di avviamento dei lavori, nonché di accertare la capacità del progetto di offrire uno sviluppo stabile e qualificato, la compatibilità dei progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento e la coerenza con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria. La Commissione redige l'elenco delle domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali con l'indicazione per ciascuna di esse del relativo punteggio alla stregua dei criteri di cui all' ed avanza specifica proposta al Ministro dell'interno per l'assegnazione delle risorse. 3. Ove il singolo soggetto presenti due o più domande per il finanziamento e la quota del fondo assegnato ai sensi dell' risulti insufficiente, il contributo è concesso a favore del progetto che presenti maggiore interesse secondo l'ordine di priorità indicato dallo stesso soggetto interessato. Per gli ulteriori progetti sono preferiti gli interventi di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 e, in caso di pluralità degli stessi, quelli elaborati dagli enti parco nazionali o da soggetti gestori delle aree marine protette presentati dagli enti locali per il finanziamento. Le eventuali quote residue del fondo sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'. 4. La Commissione valuta la relazione tecnica di cui all', comma 1, lettera c), ai fini della successiva erogazione della quota di contributo prevista dalla predetta disposizione.
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