Art. 4

Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento

In vigore dal 13 lug 2004
Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento 1. I soggetti di cui all' che intendono realizzare gli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante per l'accesso al Fondo, con la seguente documentazione: a) relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti; b) progetto preliminare; c) analisi dei costi e redazione del piano economico-finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti presentati con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento; e) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria; f) eventuale dichiarazione di impegno dell'ente locale a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C235); g) richiesta di parere in ordine al progetto all'Ente parco nazionale o al soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero, in caso di area marina protetta non ancora costituita, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio - Direzione generale protezione della Natura, via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. Il parere deve pervenire entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; h) eventuale dichiarazione dell'Ente parco nazionale o del soggetto gestore dell'area marina protetta ove si attesti che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento; i) dichiarazione dell'ente locale attestante la disponibilità del bene o dell'area interessati dagli interventi; l) dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilità finanziaria. 2. Le domande sono inviate, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A al presente decreto, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza Viminale - 00186 Roma, nonché al soggetto indicato al comma 1, lettera g), per l'emissione del parere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro irricevibilità. Per le istanze inviate tramite servizio postale fa fede il timbro postale o, nel caso in cui siano presentate direttamente, la ricevuta rilasciata dagli uffici. 3. I soggetti di cui all' possono presentare domande per il finanziamento di uno o più interventi in relazione ai quali indicano l'ordine di priorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2004-03-15;163#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento (Art. 4 Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.) — Testo vigente | Portale Normativo