Art. 5
Ripartizione del Fondo
In vigore dal 13 lug 2004
1. A ciascun ente locale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento, è assegnata una quota del Fondo, così come indicato nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dei seguenti criteri:
a) 35 per cento in favore degli enti locali che hanno sede giuridica nelle isole minori;
b) 35 per cento in favore degli enti locali nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate;
c) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione alla popolazione agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole minori;
d) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione all'estensione del loro territorio.
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