Art. 5

Ripartizione del Fondo

In vigore dal 13 lug 2004
1. A ciascun ente locale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento, è assegnata una quota del Fondo, così come indicato nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dei seguenti criteri: a) 35 per cento in favore degli enti locali che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 35 per cento in favore degli enti locali nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate; c) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione alla popolazione agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole minori; d) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione all'estensione del loro territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2004-03-15;163#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo