Art. 7
Criteri di valutazione
In vigore dal 13 lug 2004
1. Le domande per l'ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 a valere sulla quota del Fondo di cui all' sono ordinate secondo i seguenti punteggi:
a) rilevanza del settore:
1. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 12;
2. ai progetti presentati nel settore di interventi di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 10;
3. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 8;
4. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 6;
5. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 5;
b) impatto dell'intervento sulla popolazione presente nel territorio insulare nel periodo di massimo afflusso:
1. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 25 per cento della popolazione, punti 2,5;
2. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 50 per cento della popolazione, punti 5;
3. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per il 100 per cento della popolazione, punti 10.
4. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per non meno del 60 per cento della popolazione, punti 7,5;
c) effetto moltiplicatore:
1. progetti di pubblica utilità dove almeno 1'80 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 9;
2. interventi di pubblica utilità dove almeno il 70 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 8;
3. interventi di pubblica utilità dove almeno il 60 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 6;
4. interventi di pubblica utilità dove almeno il 50 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 4;
d) interventi transinsulari ad economie di scala:
1. interventi che coinvolgono non meno del 30 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 2;
2. interventi che interessano almeno il 60 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 3;
3. interventi che coprono almeno 1'80 per cento della popolazione delle isole minori, punti 4;
4. interventi che coinvolgono l'intero comparto delle isole minori, punti 5;
e) sostegno alle attività che riguardano più comuni:
1. ai progetti che riguardano almeno 4 comuni appartenenti a più di una regione, punti 3;
2. ai progetti che riguardano almeno 8 comuni, appartenenti a più di una regione, punti 6;
3. ai progetti che riguardano tutti i comuni insulari, punti 10;
f) interventi rientranti in progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai soggetti gestori delle aree marine protette e presentati dagli enti locali, punti 10;
g) interventi per i quali venga presentata la dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C235), punti 8.
3. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi sopra indicati sono normalizzati.
Storico versioni
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