Art. 4

Rilocalizzazione delle imprese

In vigore dal 7 apr 2004
1. Sono incentivati i programmi di quelle imprese che, previa chiusura del vecchio sito produttivo, provvedono al trasferimento presso un nuovo sito o presso una unità di fonderia già esistente degli impianti e macchinari appartenenti al ciclo produttivo della fonderia. 2. Il contributo viene riconosciuto alle imprese in accertate situazioni di incompatibilità ambientale, a condizione che la rilocalizzazione non comporti aumento di capacità produttiva. 3. La misura del contributo è stabilita in ragione del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. 4. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alle operazioni di smontaggio, trasporto e montaggio degli impianti. 5. Non sono ammesse le spese imputabili a commesse interne nonché spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 6. Il termine per la realizzazione dei programmi di rilocalizzazione è fissato al 31 dicembre 2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-01-13;73#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilocalizzazione delle imprese (Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio.) — Testo vigente | Portale Normativo