Art. 3
Collegamento tra domanda e offerta
In vigore dal 7 apr 2004
1. Vengono incentivati programmi di informatizzazione volti al miglioramento dei rapporti commerciali tra produttori ed utilizzatori, anche al fine di favorire e accelerare lo scambio e l'acquisizione automatica delle informazioni.
2. È stabilito un contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda, purchè regolarmente fatturate al soggetto istante e riferite alle seguenti tipologie di costo:
a) hardware e software per le finalità specifiche di cui al progetto;
b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
c) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico;
d) hardware e software per sistemi di prototipazione rapida;
e) hardware e software per la simulazione dei sistemi di colata e di alimentazione e la ricerca di eventuali difetti sulle produzioni di fonderia;
f) sistemi per la lettura del disegno tridimensionale e i relativi collegamenti con la prototipazione;
g) hardware e software per l'identificazione del getto durante il ciclo produttivo;
h) hardware e software per la rilevazione delle difettologie di prodotto;
i) spese per studi di fattibilità e/o analisi dei progetti finalizzati alla riduzione dell'impatto ecologico e al risparmio energetico.
4. Non sono ammissibili le spese per le dotazioni e le spese di gestione.
5. Il termine per la realizzazione dell'investimento è fissato al 31 dicembre 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-01-13;73#art-3