Art. 7

Condizioni di ammissibilità della domanda

In vigore dal 7 apr 2004
1. Le imprese esercenti attività di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono fruire dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le finalità ivi indicate al punto a) devono: a) essere iscritte ne1 registro delle imprese; rientrano nella fattispecie anche le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalità giuridica prima del 1° gennaio 2000; rientrano altresì le unità produttive che eseguono l'intero ciclo produttivo di fonderia, anche se appartenenti alla stessa impresa; b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1° gennaio 2002; c) aver realizzato regolarmente fino alla data del 31 dicembre 2001 una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale; d) essere nel possesso degli impianti da dismettere alla data della domanda stessa; e) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali. 2. Le imprese esercenti attività di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono avvalersi del contributo per perseguire le finalità di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, devono: a) essere iscritte nel registro delle imprese; b) essere in possesso degli impianti alla data della domanda; c) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali.
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Condizioni di ammissibilità della domanda (Art. 7 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio.) — Testo vigente | Portale Normativo