Art. 9
Revoca delle agevolazioni
In vigore dal 7 apr 2004
1. È fatto divieto alle società beneficiarie delle agevolazioni di ripristinare la capacità produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento.
2. In caso di innoservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacità produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo di restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione.
3. In caso di inosservanza dell'accordo interaziendale di cui all', comma 2, lettera a) del presente decreto, l'impresa interessata perde il diritto al beneficio del maggior contributo.
4. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle società controllanti, controllate o comunque collegate alle società destinatarie dei contributi medesimi.
5. La revoca dei benefici concessi è, altresì, disposta nelle fattispecie previste dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 250
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-01-13;73#art-9