Art. 1
Ripartizione stanziamenti
In vigore dal 7 apr 2004
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell', comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (Nota n. 774085 del 15 settembre 2003);
Adotta
il seguente regolamento:
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Ripartizione stanziamenti
1. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel modo seguente:
a) per le finalità di riorganizzazione della capacità produttiva del settore, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 65%;
b) per le finalità di miglioramento del collegamento fra domanda e offerta, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%;
c) per le finalità di rilocalizzazione, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 15%;
d) per le finalità di innovazione tecnologica, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%.
2. Eventuali disponibilità residue sul singolo stanziamento riservato per ciascuna delle predette finalità, sono redistribuite proporzionalmente alle esigenze che si manifestano per le rimanenti finalità.
3. A conclusione dell'istruttoria per la concessione dei contributi, in caso di impossibilità a soddisfare le richieste pervenute, si operano riduzioni in misura proporzionale all'entità del contributo spettante a ciascuna impresa con la seguente procedura:
a) prima fase - è stabilito un limite massimo di contribuzione pari a euro duemilionicinquecentomila per ciascun soggetto che realizzi un programma di distruzione degli impianti, con la riduzione dei contributi risultanti superiori al predetto limite massimo;
b) seconda fase - qualora lo stanziamento fosse ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvede a ridurre i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti.
4. In ogni caso, la singola impresa non può usufruire di contributi complessivamente superiori a tre milioni di euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-01-13;73#art-1