Art. 8
Norma transitoria
In vigore dal 11 feb 2004
1. Limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 sono sospese, in attesa della definizione delle pratiche, le azioni di recupero dei crediti per contributi revocati intraprese dalle banche finanziatrici o da MCC S.p.a. o da Artigiancassa S.p.a. nei confronti delle imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'.
2. Le disposizioni di cui all', comma 14 e all', comma 8, del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 si intendono integrate dall' del presente regolamento. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 23 marzo 1995.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2003
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-12-10;383#art-8