Art. 6
Fallimento dell'impresa beneficiaria
In vigore dal 11 feb 2004
1. In caso di fallimento dell'impresa purchè la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all' è presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
2. Il contributo è concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-12-10;383#art-6